TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.». (15A06390) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 50)
Riforma del codice di procedura civile in tema di pignoramento introdotta dall’art. 13, d.l. 27 giugno 2015, n. 83
Art.13 d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83 , lettera l) ed m)
l) all’articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e’ parzialmente inefficace.
L’inefficacia e’ rilevata dal giudice anche d’ufficio.»;
m) all’articolo 546, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;