TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.». (15A06390) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 50)

Riforma del codice di procedura civile in tema di pignoramento  introdotta dall’art. 13, d.l. 27 giugno 2015, n. 83

 

Art.13 d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83 , lettera l) ed m)

 l) all’articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare  e’  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal terzo, quarto e quinto comma nonche’ dalle speciali  disposizioni  di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione,  di  indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore, possono  essere  pignorate,  per  l’importo   eccedente   il   triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in  data  anteriore al  pignoramento;  quando  l’accredito  ha  luogo   alla   data   del pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali  disposizioni   di   legge   e’   parzialmente   inefficace.
L’inefficacia e’ rilevata dal giudice anche d’ufficio.»;
m) all’articolo 546,  primo  comma,  e’  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o  postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario,  altre indennita’ relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’  che  tengono  luogo  di  pensione,  o  di  assegni  di quiescenza, gli obblighi del  terzo  pignorato  non  operano,  quando l’accredito ha luogo  in  data  anteriore  al  pignoramento,  per  un importo pari al triplo dell’assegno sociale;  quando  l’accredito  ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;