Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4 del DL 193/2016)

L’articolo 4 del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva. In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 Dl 78/2010). In base alla nuova formulazione:

ü  i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni.

ü  Viene inoltre introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010). Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Si interviene anche sul regime sanzionatorio, prevedendo che:

ü  per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro (non si applica la disposizione relativa al concorso di violazioni e alla continuazione)

ü  per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, si applica una sanzione da 5mila a 50mila euro.

 

Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva si applicano dal 1° gennaio 2017.

Dal 01 gennaio 2017 sono soppressi:

ü  gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (non per le cessioni);

ü  le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.

ü  la comunicazione black list,

ü  mentre per la dichiarazione Iva, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Resta invece invariato il termine per la dichiarazione 2016, da presentare entro febbraio 2017.

Resta inteso che il contribuente al fine di mettere nelle condizioni il proprio consulente deve far pervenire in tempo utile tutti i relativi documenti fiscali, e per tempo utile si intende con congruo anticipo rispetto alle nuove scadenze che oltre ad essere tante sono anche laboriose.