LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155

Delega al Governo per la riforma  delle  discipline  della  crisi  di
impresa e dell'insolvenza. (17G00170) 

(GU n.254 del 30-10-2017)

 
 Vigente al: 14-11-2017

Tra le misure salva- famiglia un articolo che prevede garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) al fine di garantire il controllo di legalita’ da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonche’ dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l’atto o il contratto avente come finalita’ il trasferimento non immediato della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonche’ qualunque atto avente le medesime finalita’, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b) prevedere che dall’inadempimento dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullita’ relativa del contratto, nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.