- L’incarico di amministratore di condominio è un lavoro autonomo e come tale incompatibile con la professione di avvocato: Commento del CNF DEL 12 febbraio 2013.
- L’art 18 della l. n. 247/2012 non impedisce all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio: Parere del CNF del 20 febbraio 2013.
- Critica all’affermazione del CNF che recita «la legge n. 220/2012 non ha trasformato l’esercizio dell’attività di amministratore in professione vera e propria».
Visto che l’attività dell’amministratore di condominio è fuor di dubbio ascrivibile tra le professioni si richiede con sollecitudine una più dettagliata ed esaustiva lettura dell’art. 18 lett. a) l.247/2012 –Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense–