La legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio, ha modificato la legge 20 novembre 1982, n. 890, (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) introducendo al comma 813 le seguenti novità:

a) all’articolo 4: 1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell’operatore postale »;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d) all’articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».