CIGO e assegno dei Fondi di solidarietà: causale “COVID-19 nazionale”

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) oltre alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.

Con il messaggio 23 marzo 2020, n. 1321 l’INPS fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, per le quali è stata rilasciata una nuova causale specifica, denominata “COVID-19 nazionale“.

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nei servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è disponibile anche nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Nel messaggio sono specificati i termini di presentazione delle domande a seconda che gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa siano iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio o successivamente.

Sono puntualizzati, inoltre, gli aspetti specifici associati alla scelta della causale “COVID-19 nazionale”: allegati alla domanda, durata della prestazione, conteggio per il periodo mobile, effetti sull’anzianità lavorativa dei lavoratori interessati.

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), ovvero hanno presentato domanda non ancora autorizzata, possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.