La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e con le istruzioni fornite dall’Istituto in casi analoghi, precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.
Tuttavia, l’aggravamento della situazione epidemiologica ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare, il decreto-legge 18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.