Agevolazioni “prima casa”. Ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare facente parte del medesimo fabbricato nel quale è situata la”prima casa” preposseduta e successiva demolizione dell’intero fabbricatoe costruzione di un nuovo fabbricato.

Le condizioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” sono dettate dalla nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tral’altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a condizione che:
a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
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b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure perquote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistata con le agevolazioni prima casa, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.
Con Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 e Risoluzione n. 25/E del 25 febbraio 2005 è stata riconosciuta la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che successivamente, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale in cui è classificata la casa di abitazione, anche risultante dalla riunione, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).
Tale orientamento è stato confermato anche nella Risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 e nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, con riferimento all’acquisto di un nuovo immobile da accorpare ad un alloggio acquistato senza fruire delle medesime agevolazioni, a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, e ciò sulla base”della evidente volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa”.
Come precisato anche nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, in tali ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare ad altro contiguo già di proprietà in modo da costituire un’unica unità abitativa, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del comune deve intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare.
Alla luce dei princìpi sopra richiamati, deve ritenersi che le agevolazioni “prima casa”, nell’ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria “prima casa” di abitazione, possano essere riconosciute unicamente nel caso in cui l’acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dalla citata nota II-bis, a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria “prima casa” di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Le medesime agevolazioni “prima casa”, invece, non possono essere riconosciute nel caso di specie, in cui è intenzione dell’Istante, successivamente all’acquisto dell’ulteriore unità immobiliare, demolire l’intero fabbricato, nel quale sono situate la propria “prima casa” di abitazione e l’ulteriore unità acquistata, ed edificare sull’area di risulta della demolizione un villino.
In effetti, l’operazione di demolizione dell’intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione.
Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa.
Per quanto sopra esposto, diversamente da quanto prospettato dall’Istante, si ritiene che nella fattispecie in esame non possano essere richieste le agevolazioni”prima casa”.

Entrate_rispsota_del_21_aprile_2020_n._113