La richiesta di visione dei documenti deve essere evasa dall’amministratore in tempi ragionevoli – Trib. Ivrea, sent., 30 luglio 2024, n. 917
La giurisprudenza ha chiarito che ciascun condominio ha questo diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l'esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli. Trib. Ivrea, sent., 30 luglio 2024, n. 917 Giudice Lorenzatti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la sig.ra (omissis) - premettendo di essere condomina del (omissis) amministrato dal Geom. (omissis) ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere al geom. (omissis) la consegna dei registri della contabilità condominiale a partire dall'esercizio 2019 e gli estratti [...]