Contratto d’opera.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 24 marzo 2014, n. 6886
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 24-11-2010 n. [...]