Interventi di modifica della cosa comune.Corte di Cassazione, sez II Civile, sentenza 3 luglio – 22 settembre 2014, n. 19915
Il bilanciamento tra esigenze potenzialmente confliggenti va operato in concreto, verificando - in coerenza con la tipologia del bene comune e con le reali possibilità dei condomini di fruire del predetto bene - se la modifica apportata dal singolo condomino pregiudichi il diritto di uso degli altri, ovvero alteri la destinazione del bene comune, occorrendo che la limitazione del diritto del singolo trovi giustificazione nella riduzione delle reali possibilità d'uso in capo agli altri condomini. Al contempo, la valutazione della destinazione della cosa, di cui è vietata l'alterazione, deve essere condotta in una prospettiva dinamica del bene considerato. Oggetto della [...]