Appalto.Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre 2013 – 8 gennaio 2014, n. 142
Per pacifica giurisprudenza, l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. 3040/95; n. 7242/2001). Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre 2013 – 8 gennaio 2014, n. 142 Presidente Goldoni – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1.10.1999, l'impresa Foresti s.n.c. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Verbania, K.P. esponendo: con contratto 3-4.12.98 aveva appaltato al convenuto [...]