Accertamento induttivo.Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 23 giugno – 19 settembre 2014, n. 19755
L’art. 2219 c.c., cui rimanda per la tenuta delle "scritture contabili di cui ai precedenti articoli" l’art. 22, comma primo, D.P.R. 600/73, stabilisce che "tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili". Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 23 giugno – 19 settembre 2014, n. 19755 Presidente Piccininni – Relatore Marulli Svolgimento del processo 1. A seguito di una verifica fiscale [...]