Convocazione assemblea – Trib. Monza, sez. II – civ., sent., 12 giugno 2024, n. 1734
Nel caso in esame, l'amministratore ha inviato il messaggio ad un indirizzo email ordinario e ha consegnato la convocazione nella cassetta postale dei condomini, per cui la convocazione non può ritenersi valida a norma dell'art. 66 disp. att. c.c. Ne consegue che le comunicazioni inviate al condomino attore sono prive di qualsivoglia efficacia. Le delibere impugnate vanno quindi annullate in conseguenza della mancata convocazione dell'attore per mancato rispetto delle formalità prescritte per legge. Trib. Monza, sez. II – civ., sent., 12 giugno 2024, n. 1734 Giudice Ciccone Motivi della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte i premesso [...]