La legge di Riforma del Condominio, l.220/2012, ha professionalizzato la figura dell’amministratore di condominio con il novellato art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, il successivo D.M.140/2014 l’ha integrata con la regolamentazione e la determinazione delle modalità della formazione degli amministratori di condominio e dei corsi di formazione per i medesimi.

In ordine all’art. 71 bis disp.att.c.c., comma 2 e 5

si evidenzia una ingiustificata sperequazione che controverte il principio di uguaglianza stigmatizzata nell’art.3 della Carta costituzionale, recita infatti il comma II dell’articolo in commento:

“ i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”.

Vale a dire che l’amministratore/condomino non solo non è tenuto ad avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma neppure la formazione iniziale necessaria per svolgere l’incarico di amministratore di condominio né alla formazione continua (aggiornamento), come se l’appartenenza allo stabile amministrato, in qualità di condomino, fosse garanzia di formazione e professionalità.

Il comma V

a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno,  nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Anche per questa categoria non si prevede il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ma solo l’aggiornamento, affidando all’esperienza di aver amministrato anche un solo condominio la piena padronanza di concetti giuridici quali la nullità o l’annullabilità di una delibera e conseguente impugnativa, i principi di proporzionalità dettati dall’art. 1118 c.c., l’inderogabilità di una norma ed eventualmente come applicare la derogabilità e con quali quorum, il principio maggioritario misto, i quorum deliberativi per l’approvazione o revisione delle tabelle millesimali, la modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni, il quorum deliberativo agevolato novellato nel II comma dell’art. 1120 c.c., i ben precisi ed elencati motivi di revoca giudiziaria dell’amministratore ecc..,ecc…, avallando pertanto il perpetuarsi dell’improvvisazione, che la l.220/2012 ha tanto osteggiato e fatto divieto assoluto al nuovo amministratore di condominio.

E’ di tutta evidenza che all’interno di una stessa categoria professionale ne coesistono ben tre:

l’amministratore di nuovo conio

l’amministratore/condomino

l’amministratore “improvvisato”.

A gran voce si richiede l’intervento del LEGISLATORE al fine di abolire la grave e inconcepibile discrasia che ingenera nel consumatore/condomino confusione e tra gli stessi amministratori l’ingenerarsi di una concorrenza non più misurata sulla qualità e l’efficienza della professionalità ma solo sul vile costo dell’incarico.