L’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 disciplina, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche sulle singole unità immobiliari.
Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Risposta n. 309 Ag. Entrate