Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi
effettuati, l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con
l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale
effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la
trasmissione delle relative informazioni.
Atteso che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli
interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio
2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.
Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle
associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato
all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti
richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno
2018, sino alla data del 1° aprile 2019.

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle
informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del
diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in
caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero
dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la
trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che
comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non
determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione
atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale
adempimento.

Entrate_Risoluzione_18_aprile_2019_n._46_E