Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26 – Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

 

La pagina ha finalità informative ed è costantemente aggiornata in base alle evoluzioni normative

 

Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili
DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)

 

Le nuove regole del telemarketing

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing.

Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di  fidelizzazione  della clientela, ecc..

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

Per iscriversi al Registro e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: http://www.registrodelleopposizioni.it

 

Cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali?

Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell’operatore economico nel cui interesse la comunicazione promozionale è effettuata (ad esempio, una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l’interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.

In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

L’esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell’Autorità all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all’operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.

Rispetto all’esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato “senza ritardo”, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

Cosa si può fare se, nonostante l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (con particolare riferimento all’opposizione al trattamento per finalità di marketing), manca il riscontro da parte dell’operatore economico e/o continuano le chiamate promozionali dallo stesso?

L’interessato può presentare una segnalazione al Garante anche per il tramite del modello predisposto dall’Autorità.

N.B. Dato il numero elevatissimo di istanze indirizzate al Garante e le risorse a disposizione dell’Autorità, le segnalazioni, ognuna oggetto di disamina, potranno non essere tutte trattate individualmente, ma consentiranno comunque all’Autorità di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo.

– MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni   

– MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate per utenze riservate  

I modelli per i reclami o le segnalazioni al Garante, una volta compilati, possono essere inviati nelle seguenti modalità:

· e-mail: protocollo@gpdp.it ovvero protocollo@pec.gpdp.it*
*(questo secondo indirizzo è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata)

· raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (art. 130, comma 3-quater, del Codice privacy). Chi gestisce il Registro è la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che deve  assicurare l’accesso allo stesso Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per consentire l’esercizio dei controlli, delle verifiche o delle ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5, si applicano le sanzioni previste dall’art. 83, pgf. 5 del regolamento, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.