Cos’è
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.
A chi è rivolto
Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:
• le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
• la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
• le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
• le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
Come funziona
A decorrere dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.
Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito medesimo.
La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335; lavoratori autonomi.
Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un Durc online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, decreto ministeriale 30 gennaio 2015).
Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.
Il Durc online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.
Di seguito si indicano le fonti normative:
• articolo 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
• decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
• circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2015, n. 19;
• circolare INAIL 26 giugno 2015 n. 61;
• circolare INPS 26 giugno 2015 n. 126;
• decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016;
• circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 novembre 2016, n. 33.
Domanda
REQUISITI
Il nuovo sistema consente di effettuare la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi di INPS, INAIL e Casse edili indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi:
• denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
• iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili;
• dichiarazione di regolarità;
• numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del Durc online.
La disponibilità dell’esito è comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso al servizio Durc online.
Il Documento con esito di irregolarità, denominato “Verifica regolarità contributiva”, è reso disponibile soltanto ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione prima della definizione dell’esito, che non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. In tal caso, il Documento indica gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini dell’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo – di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e all’articolo 31, comma 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98 – da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti.
QUANDO FARE DOMANDA
L’esito della verifica di regolarità contributiva sostituisce a ogni effetto il Durc ovunque previsto:
• per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti);
• nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
• per il rilascio dell’ attestazione SOA.
COME FARE DOMANDA
Le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni procedenti e concedenti e le SOA accedono al servizio con le credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo Sportello Unico Previdenziale (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL sia attraverso portale INPS che quello dell’INAIL. Per questi utenti le abilitazioni continuano a essere registrate tramite Sportello Unico Previdenziale.
L’impresa o il lavoratore autonomo accedono in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero delegano l’adempimento a chiunque vi abbia interesse.
Le banche o gli intermediari finanziari accedono, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
In caso di delega, occorre un apposito atto che deve essere comunicato dal delegante agli istituti e conservato dal soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.
L’accesso al Durc online, per tali utenti, avviene esclusivamente dal portale INPS tramite il servizio dedicato.
I consulenti del lavoro, i soggetti di cui all’articolo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto dell’interessato possono effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno a essi delegati gli stessi adempimenti.