Indicazioni operative per gli Organismi di mediazione forense nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19 in seguito all’adozione del d.l. n. 18/2020
1. Premessa.
L’attività svolta dagli Organismi di mediazione è presa in considerazione dall’art. 83 del d.l.
n. 18/2020 soltanto con riferimento ai procedimenti di mediazione obbligatoria di cui all’art.
5 del d.lgs. n. 28/2010, introdotti entro il 9 marzo.
E’ tuttavia evidente che per tutto lo svolgimento della propria attività istituzionale ciascun
ODM debba adottare tutte le misure organizzative necessarie a contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che il d.p.c.m. dell’11 marzo 2020, detta prescrizioni in materia di servizi
professionali, raccomandando tra l’altro il ricorso al lavoro agile, l’assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro.
2. Raccomandazioni generali.
Nell’intero periodo di tempo di contenimento dell’emergenza epidemiologica:
– è opportuno prediligere l’utilizzo delle modalità telematiche di svolgimento degli
incontri, ove già previste dai Regolamenti degli ODM (art. 3, comma 4, dlgs. n.
28/2010).
– Ove non fosse possibile procedere attraverso tali modalità, occorrerà predisporre
misure volte ad evitare assembramenti che non consentano di rispettare la distanza
minima di un metro tra ciascuno dei soggetti coinvolti nell’attività di mediazione.
– Ove, per gli spazi disponibili, non fosse possibile adottare tali misure l’Organismo
potrebbe sospendere le attività.
Tutte le misure adottate andranno comunicate alle parti delle mediazioni già iscritte.
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Ove l’Organismo continui a prestare i propri servizi:
Quanto ai nuovi procedimenti tanto relativi alle ipotesi di mediazione obbligatoria, quanto
alle ipotesi di mediazione volontaria deve necessariamente:
– garantire la presentazione delle istanze di mediazione;
– ai sensi dell’art. 5, comma 6 d.lgs. n. 28/2010, comunicare alle altre parti le domande
di mediazione pervenute. Il d.l. n. 18/2020, difatti, non sospende in generale i termini
di prescrizione o decadenza dei diritti.
– Ai sensi dell’art. 8, 1° comma dlgs. n. 28/2010, designare il mediatore e fissare il
primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
E’ opportuno fissare gli incontri successivamente alla data del 3 aprile prevista dal
d.p.c.m. del 9 marzo 2020 o alle altre successive che saranno previste come termine
finale per le misure di contenimento del contagio.
Quanto ai procedimenti di mediazione volontaria già iscritti è opportuno:
– proporre alle parti di convertire il procedimento in presenza in un procedimento a
distanza;
– manifestare alle parti la disponibilità a concedere rinvii successivi al 3 aprile o alle
date successive che saranno previste come termine finale per le misure di
contenimento del contagio.
3. Disposizioni per i procedimenti di mediazione obbligatoria introdotti entro il 9
marzo 2020.
L’art. 83, comma 20 del d.l. n. 18/2020 si occupa dei procedimenti di mediazione obbligatoria
introdotti entro il 9 marzo 2020, disponendo che per essi risultino sospesi tutti i termini
procedurali nonché il termine di tre mesi per la durata massima di svolgimento, fino al 15
aprile 2020.
Di conseguenza, tutte le attività relative a tali procedimenti di mediazione possono essere
rinviate a data successiva al 15 aprile.
Lo stesso regime si può ritenere applicabile alle mediazioni introdotte su invito del
giudice, trattandosi in ogni caso di procedimenti obbligatori per le parti.
CNF le indicazioni operative per gli Organismi di mediazione