Il prossimo 30 giugno entrerà in vigore la nuova mediazione introdotta dalla riforma Cartabia.

Con la recente riforma del processo civile (D.lgs 149/2022), il legislatore ha abrogato gran parte dell’art. 71 quater disp. att.c.c. , i commi 2,4,5,6 sono stati infatti aboliti, restando immutato il comma 1, che definisce l’ambito di applicabilità, mentre risulta novellato il comma 3 3 con il rinvio all’articolo 5-ter Dlgs. n. 28/2010 (punto 2 dell’art. 2 del D.lgs 149/2022).

L’ art. 5-ter Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio stabilisce:

“l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti    all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

Il terzo comma risulta, ora, come di seguito indicato:

al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter Dlgs. n. 28/2010.

Ecco schematicamente le novità introdotte dalla Riforma Cartabia:

  • nessuna previa delibera assembleare per l’istanza di mediazione, l’amministratore è legittimato ad attivare autonomamente il procedimento;
  • la delibera sarà, ancora  necessaria per l’approvazione della proposta di conciliazione;
  • la procedura non dovrà superare i tre mesi;
  • possibilità di derogare alla competenza territoriale;
  • l’incontro potrà svolgersi anche on line;
  • le spese di avvio della mediazione saranno dovute da subito;
  • è stato eliminato il primo incontro informativo;
  • in caso di opposizione del condomino moroso al decreto ingiuntivo il condominio dovrà introdurre la mediazione.