Amministratore di condominio qualificato

Dal 18 Giugno 2013, con la nuova riforma del condominio sono stati determinati i requisiti specifici necessari, che un amministratore di condominio deve possedere sia in termini professionali che morali.

Tra tutti i requisiti, risulta essenziale quello della formazione obbligatoria che, oltre ad una formazione iniziale, prevede dei corsi periodici di aggiornamento.

Obbligo di formazione e aggiornamento

L’obbligo dell’aggiornamento professionale per l’amministratore di condominio è previsto dall’art. 71-bis disp. att. c.c. e dal regolamento attuativo di cui al D.M. n. 140/2014.

Esso è necessario al fine di ottenere e mantenere incarichi di gestione.

Nella fattispecie è stigmatizzato l’obbligo dell’amministratore all’aggiornamento annuale di almeno 15 ore.

Nel decreto non sono previste sanzioni per l’amministratore di condominio che non adempia ai propri obblighi, ma il dispositivo dell’art.1129 c.c. può rendere nulla la sua nomina.

L’art. 1129 c.c. prevede che, l’amministratore di condominio che compie una grave irregolarità, può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino.

L’art. 1337, si legge che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, come ad esempio quella che conferma l’amministratore non in regola con la formazione, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento.

La formazione periodica prevista dal D.M. 140/14, diversamente da quanto previsto per quella iniziale con le eccezioni ex art.71 bis, comma 2 e 5 disp.att.c.c., non ammette alcuna deroga.

Ecco alcune considerazioni sui corsi di formazione e sui corsi di aggiornamento

Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico per una durata complessiva di almeno 72 ore. Il programma didattico viene predisposto dal responsabile scientifico e, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, è articolato secondo moduli di esercitazione pratica.

Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento, per gli amministratori di condominio è previsto un obbligo formativo di aggiornamento annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I moduli didattici riguardano ovviamente materie di interesse dell’amministratore, quali:

  1. l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
  2. la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
  3. le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
  4. i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
  5. la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
  6. i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
  7. le tecniche di risoluzione dei conflitti;
  8. l’utilizzo degli strumenti informatici;
  9. la contabilità.

Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.