Una volta iscritto nel registro pubblico delle opposizioni, l´interessato ha diritto a non ricevere più telefonate per finalità promozionali?
No. L´iscrizione al Registro impedisce esclusivamente l´utilizzo per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, ma non esclude invece l´utilizzo delle numerazioni (fisse o mobili) raccolte e successivamente utilizzate in base ad un consenso altrimenti prestato, anche inavvertitamente, dall´interessato: ad esempio, in occasione dell´acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell´iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio, etc..
In queste occasioni, infatti, l´interessato potrebbe aver manifestato il consenso a che la propria numerazione telefonica venga utilizzata o comunicata a terzi per lo svolgimento di finalità di marketing anche telefonico e tale consenso potrebbe quindi rendere lecite le telefonate promozionali ricevute nonostante l´iscrizione al Registro.
Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?
Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell´operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato “senza ritardo”, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Cosa dovrebbe accadere dopo l´esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento, e in particolare del diritto di opposizione, da parte dell´interessato?
Per effetto dell´esercizio del diritto di opposizione, il destinatario dell´istanza deve anzitutto inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabilità. L´interessato non può più, quindi, essere legittimamente contattato in futuro dal medesimo operatore economico attraverso l´utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali.
Inoltre, a seguito del corretto riscontro da parte dell´operatore economico, in particolare sull´origine dei dati, l´interessato dovrebbe trovarsi nella condizione di acquisire direttamente ed agevolmente tutte le informazioni rilevanti per risalire al consenso eventualmente manifestato in passato per finalità promozionali e quindi revocarlo o comunque opporsi all´ulteriore trattamento dei dati per tale scopo esercitando nuovamente il diritto di opposizione nei confronti di chi li detiene.
Cosa si può fare se, nonostante l´esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento (con particolare riferimento all´opposizione al trattamento per finalità di marketing), manca il riscontro da parte dell’operatore economico e/o continuano le chiamate promozionali dallo stesso?
L’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute anche per il tramite del modello predisposto dall´Autorità e, se del caso,allegando la prova dell´avvenuto esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento(ad es., allegando copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.