Quote condominiali: no al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro

L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da un amministratore che aveva inviato un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un inquilino in ritardo con il saldo di alcune rate anziché a lui personalmente.

Il sollecito, inviato su richiesta del proprietario dell’appartamento affittato all’inquilino moroso, era stato spedito ad un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava anche l’ammontare del debito.

L’Autorità, intervenuta su reclamo dell’interessato, ha accertato che l’amministratore è incorso in  un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso dell’affittuario, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione. Il Garante, inoltre, ha prescritto all’amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.

La circostanza che l’amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di “titolare del trattamento” e quindi la sua responsabilità per l’illecita comunicazione. Con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un’eventuale sanzione amministrativa per l’illecito commesso.