Alle Commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili, le seguenti misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate per i procedimenti civili e penali (DL 11/2020; GU 8 marzo 2020 n. 60):
1) udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
2) sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
3) a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, possono adottare le seguenti misure organizzative al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone:
– la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
– la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
– la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchè l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
– l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
– la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche;
– la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
– lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
– ai fini del computo del termine ragionevole di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.
Fonte: mementopiù.it